A.I.S.O. “Associazione Italiana Studi sulle Origini - associazione di promozione sociale”
 
Art. 1 - È costituita l’associazione di promozione sociale, ai sensi della Legge 383/2000, denominata: A.I.S.O. “Associazione Italiana Studi sulle Origini - associazione di promozione sociale” (in breve “A.I.S.O. associazione di promozione sociale)
L’associazione è laica, apartitica, apolitica, di ispirazione cristiana ma non legata ad alcuna istituzione religiosa, con durata illimitata e senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo II CAP III, art. 36 e seguenti del Codice Civile nonché dal seguente statuto.
 
Art. 2 - L’associazione A.I.S.O. “Associazione Italiana Studi sulle Origini - associazione di promozione sociale” ha i seguenti scopi:
- diffondere, con argomenti scientifici, una cultura critica delle teorie evoluzioniste alternativa, anche in senso morale, ad una cultura dominante materialista ed atea
- informare la società civile, in modo corretto, sulle logiche dell’evoluzione e quindi essere un osservatorio critico delle tesi evoluzioniste;
- raccogliere tutto il materiale scientifico qualificato, per farne un' analisi con la massima onestà intellettuale possibile; materiale da mettere poi a disposizione del pubblico per un obiettivo esame critico, informativo e di studio;
- dare al dibattito culturale e scientifico un contributo originale e significativo, utilizzando intelligenze sia nazionali che estere per favorire lo scambio di idee e studi con lo scopo di stimolare ricerche e verità in tema di origini;
- dialogare con la società civile, tramite tutti mezzi di informazione, sui grandi temi della vita e dell’esistenza umana: ciò nel rispetto delle persone e delle idee;
- sponsorizzare e promuovere studi, conferenze e congressi sul concetto di creazione ed evoluzione;
- divulgare, nelle scuole pubbliche e private, qualificate tesi che mettano in evidenza i limiti dell’evoluzione (divulgare una documentazione qualificata per stimolare la critica antievoluzionista);
- creare una redazione formata da persone qualificate e una commissione scientifica per la pubblicazione degli articoli e di testi idonei per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- dotare l’associazione di strumenti informatici adeguati per un lavoro efficace di studio e assistenza agli utenti;
- disporre di una finestra informatica (sito internet, ecc.) sempre più qualificata e trasparente a sostegno di tesi che sono critiche verso le teorie evoluzioniste e che formino nell’utente l’esigenza di approfondimenti nel dibattito creazione-evoluzione;
•creare anche un osservatorio di carattere teologico, distinto da quello scientifico, sulle origini per andare incontro alle istanze che vengono da un mondo cristiano spesso disinformato sulla Rivelazione biblica e sui collegamenti fra scienza e fede e ciò anche organizzando conferenze sull’argomento, sia in ambiente laico, che religioso. L’osservatorio teologico viene costituito senza condizionamenti dottrinali e confessionali con lo scopo di un attento studio delle Sacre Scritture”, che hanno un valore storico, religioso ed antropologico, che appartiene all’immenso e più significativo “patrimonio dell’umanità”.
 
Art. 3 - L’associazione A.I.S.O. “Associazione Italiana Studi sulle Origini - associazione di promozione sociale”, per il raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere e organizzare varie attività e dotarsi di idonei strumenti e precisamente:
- disporre del maggior numero di testi possibile in italiano che affrontino il tema delle origini e il dibattito fra scienza e fede, sia in chiave divulgativa che scientifica da mettere a disposizione del pubblico (creare una biblioteca idonea per disporre di testi, sia italiani che esteri, che espongano gli studi più avanzati nelle varie materie scientifiche, per il raggiungimento degli scopi istituzionali);
- promuovere attività culturali propriamente dette come convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, ecc.;
- organizzare attività di formazione e informazione come corsi per educatori, insegnanti, operatori sociali e genitori;
Realizzare una qualificata attività editoriale, con i seguenti strumenti:
-pubblicazioni sul sito internet dell’associazione di articoli e testi;
-pubblicazione su carta di articoli, studi e ricerche compiute dalla commissione scientifica in particolare in occasione di convegni e seminari, ecc.
-pubblicazione di libri di autori esteri di cui si è curata la traduzione e di libri direttamente prodotti nell'ambito della redazione e della commissione scientifica di AISO.
L'associazione può istituire sul territorio nazionale unità locali per svolgere meglio la sua “mission” ed inoltre favorire la costituzione di altre associazioni di promozione sociale che si possono federare, alleare con la sede centrale; associazioni che possono assumere il nome ed il marchio A.I.S.O. ma identificandosi a livello locale, ad esempio aggiungendo alla denominazione il nome della regione dove operano.
 
Art. 4 - L’associazione A.I.S.O. “Associazione Italiana Studi sulle Origini - associazione di promozione sociale” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- soci fondatori;
- soci ordinari ;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione e allo sviluppo dell’associazione. Tali soci hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote fisse annuali.
La quota associativa deve essere versata sia dai soci fondatori, che dai soci ordinari e in caso contrario si perde la qualifica di socio. La quota non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione; può essere modificata solo dall’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
Possono essere soci: le persone fisiche, che condividono la “mission” dell'associazione, altre associazioni di promozione sociale, le ONLUS in generale, enti pubblici e privati, società di ogni tipo, le cooperative; tutti con lo scopo di finanziare e contribuire allo sviluppo e al buon andamento dell'associazione nel rispetto delle leggi, dei più rigidi principi etici, della società civile e la persona umana.
 
Art. 5 - L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci.
Contro il rifiuto di ammissione può essere presentato ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni.
 
Art. 6 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.
 
Art. 7 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. I soci possono farsi rappresentare da altri soci.
 
Art. 8 - Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quota associativa;
- sito web con dominio registrato www.creazionismo.org, acquistato con contratto firmato in data 09/05/2001 con Asset Web Advisors srl;
- testata denominata “Eco Creazionista” registrata presso il Tribunale di Monza al n.1540 il 17/11/2001;
- beni mobili e immobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali connesse di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate;
La quota associativa per il primo anno è fissata in euro 110,00 (centodieci/00). Tale quota può essere versata su proposta di un membro del Consiglio Direttivo e approvato dal Consiglio Direttivo con ratifica nella prima assemblea ordinaria convocata.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull' utilizzo di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
I proventi derivanti da attività connesse commerciali o produttive sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 
Art. 9 - L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Giugno.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
 
Art. 10 - Gli organi dell’associazione sono:
- l’assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e Vicepresidente;
- il segretario-tesoriere;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
 
Art. 11 - L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede e inviato per posta ordinaria, sms, e-mail, fax, etc., almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
I soci possono farsi rappresentare per delega da un altro socio , che non può però avere più di due deleghe.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità via internet e dando a tutti i soci la possibilità di consultare i verbali presso la sede dell’associazione o di richiederne copia via posta con spese a carico del destinatario.
 
Art. 12 - L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il segretario-tesoriere, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo preparato dal segretario-tesoriere;
- approvare i regolamenti interni;
- ratificare l’importo della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvare eventuali contributi straordinari.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto. Per l’eventuale scioglimento dell’associazione è richiesto il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) degli associati.
Le delibere dell’assemblea vengono fatte risultare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Il presidente dell’assemblea è il presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, il vicepresidente, o la persona designata dai presenti.
I verbali dell’assemblea vanno trascritti su apposito registro secondo il dettato dell’art. 2219 del Codice Civile.
 
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti e non può essere un numero pari. Il numero sarà determinato dall’assemblea all’atto della nomina.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre membri.
I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci intervenuti, per giusta causa. Costituiscono giusta causa di revoca:
- attività incoerente per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- cattiva amministrazione del patrimonio dell’associazione;
- appropriazione indebita.
Il Consiglio Direttivo può chiamare uno dei suoi membri a svolgere un’attività lavorativa non dipendente, dietro compenso, al di fuori dei compiti istituzionali.
 
Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione “A.I.S.O.”. Si riunisce in media 2 volte all’anno. Il Consiglio è convocato da:
- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- da almeno il 30% dei soci, su richiesta motivata e scritta.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
E’ considerata gestione ordinaria:
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno solare;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- approvare la variazione della quota annuale e la richiesta di contributi straordinari per il raggiungimento di un preciso obiettivo;
Le riunioni del Consiglio Direttivo deliberano con la maggioranza dei presenti, e le sue decisioni vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell’associazione e dal segretario della riunione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.
 
Art. 15 - Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi, stipulare contratti di leasing, acquistare beni mobili compresi automezzi, vendere beni mobili dell’associazione, effettuare operazioni finanziarie, stipulare contratti di ogni tipo per la gestione dell’associazione, accettare eredità e donazioni. Per l’acquisto e la vendita di beni immobili, è necessaria la preventiva autorizzazione del consiglio direttivo.
Il presidente può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento, il presidente viene in tutto sostituito dal vicepresidente.
 
Art. 16 - Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea e durano in carica 3 anni. Non possono essere membri del Collegio dei Revisori i membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità; redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
La nomina dei Revisori è prevista soltanto nel caso in cui i proventi dell’associazione siano superiori a 30.000,00 Euro.
I membri del Collegio nominano nel loro ambito il presidente.
 
Art. 17 - L’assemblea nomina un Collegio dei Probiviri, composta da tre a cinque membri, che ha le seguenti competenze:
- sorveglia sull’effettivo perseguimento delle finalità associative, come definite dallo statuto e dai bilanci preventivi annualmente approvati;
- vigila sulla condotta degli associati, in particolare sull' osservanza delle regole deontologiche e comportamentali che è necessario siano rispettate affinché il singolo associato non nuoccia all’associazione, sia sul piano morale e dell’immagine, sia sul piano economico;
- in caso di dissidi fra associati o fra l’associazione e alcuni suoi associati, propone (anche senza che vi sia impulso di parte) una composizione amichevole della controversia, onde evitare che si debba ricorrere ad un procedimento giudiziario, ove la competenza del giudice sia inderogabile. La proposta di composizione amichevole della controversia non è vincolante per le parti in lite, a meno che non venga accettata per iscritto da entrambe.
 
Art. 18 - Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
Art. 19 - Tutte le cariche elettive sono gratuite e su base volontaria.
Ai soci e ai membri del Consiglio Direttivo compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate, tranne quanto previsto all’ art.13 riguardo a particolari compiti di lavoro svolti su richiesta del Consiglio Direttivo.
 
Art. 20 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
 
Cinisello Balsamo, 18/05/2010

 

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